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DURC: cos’è, a cosa serve e come richiederlo



Se siete imprenditori con dipendenti a carico sicuramente avrete avuto a che fare con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) indispensabile per partecipare a gare d’appalto pubbliche e in altre situazioni lavorative in cui serve il rilascio di una certificazione da parte della Pubblica Amministrazione per poter svolgere un lavoro o servizio.

Vediamo quindi più nei dettagli cos’è il DURC, a chi serve, come e dove richiederlo.


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Cos’è il DURC?

Il DURC, acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva, dopo un’iter normativo cominciato nel 2000, è entrato in vigore il 2 gennaio del 2006 e da quel momento ha cambiato la vita delle imprese e del loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Il DURC nasce con l’intento di contrastare il lavoro nero e l’evasione contributiva, infatti il certificato non può essere rilasciato a coloro che, avendo dipendenti a carico, non risultano in regola con gli obblighi contributivi e, senza lo stesso, non potranno partecipare ad una serie di attività lavorative che vedremo a breve.

Qualora il DURC risulti regolare, il richiedente ottiene la certificazione da INPS, INAIL ed eventualmente dalla Cassa Edile, che la sua posizione contributiva è regolare e ciò è un via libera per poter lavorare con/per la Pubblica Amministrazione.

Da chi può essere richiesto?

I principali richiedenti del DURC sono gli enti pubblici che, nei bandi e nelle gare che emanano, devono obbligatoriamente chiederne copia ai partecipanti (chi non lo presenta verrà escluso dalla gara) e, successivamente, il vincitore del bando dovrà presentare il documento alla stipula del contratto, al momento del pagamento delle fatture, del collaudo e del saldo. Insomma, il DURC è un tipo di certificato che accompagna l’iter burocratico di una gara pubblica in ogni sua fase.

Il DURC deve essere richiesto alla ditta scelta per l’esecuzione di una prestazione lavorativa anche dai privati cittadini che sono in procinto di eseguire lavori edili per cui è necessario presentare la DIA (Denuncia Inizio Attività).

Chi deve presentarlo?

Sono tenuti a presentare il DURC le imprese e i datori di lavoro ma anche i lavoratori autonomi. Le ditte individuali, non avendo dipendenti, sono tenute a presentare una dichiarazione in cui si specifica di non avere dipenti a carico e di essere in regola dal punto di vista tecnico e amministrativo.

Dove richiederlo?

A seguito del Decreto Legge 34/2014, dal 1° luglio 2015 è possibile per tutti gli interessati (enti richiedenti e ditte appaltatrici) verificare la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile, in modo telematico e in tempo reale. Una volta avanzata la richiesta all’ente preposto (utilizando le credenziali d’accesso che saranno il codice fiscale e il pin), lo stesso vi invierà risposta a mezzo PEC con l’esito dell’indagine contributiva.

Quanto dura?

La documentazione, ottenibile esclusivamente tramite procedura online, ha valore per 120 giorni dall’emissione (fa fede la data della PEC che vi verrà inviata). Solo nel caso di lavori di edilizia privata per cui è richiesta la presentazione della DIA il certificato avrà valore di 90 giorni.

Quando è obbligatorio?

Elenchiamo ora le casistiche in cui è obbligatorio presentare il DURC:

  • Quando si partecipa ad appalti pubblici, sia per l’esecuzione di lavori che per la prestazione di servizi. Generalmente la stessa certificazione dovrà essere presentata anche più volte in diverse fasi all’interno dello stesso iter burocratico;
  • Ogni qualvolta una ditta prende in gestione dalla Pubblica Amministrazione (sia in convenzione che in concessione) la somministrazione di servizi e attività pubbliche;
  • Per ottenere l’attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione);
  • Per iscriversi all’Albo dei Fornitori;
  • Per lavori edilizi in ambito privato che necessitino di DIA;
  • Per l’ottenimento di incentivi, sovvenzioni e agevolazioni da parte di Enti Pubblici.

Cosa succede se il DURC non risulta regolare?

In caso di DURC irregolare e, di conseguenza, con l’attestazione da parte dell’Ente emittente che la ditta richiedente non è in regola con la posizione contributiva, la stessa non potrà partecipare al bando cui aveva intenzione di concorrere oppure, in caso di procedura in atto durante la quale sopraggiunge l’insolvenza contrituitiva in una delle fasi, l’iter si bloccherà.

In caso di irregolarità l’Ente emittente comunicherà alla ditta interessata il dettaglio delle mancanze rilevate e la stessa avrà tempo 15 giorni per regolarizzare la situazione contributiva con un ulteriore periodo di flessibilità di altri 15 giorni.




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