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Guida prestiti a protestati e cattivi pagatori online

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Nell’ordinamento italiano il protesto è un atto giuridico, in forma scritta, con il quale un pubblico ufficiale accerta l’avvenuta presentazione di un assegno o di una cambiale al debitore (detto, per l’appunto, protestato) unito al rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. In quanto redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il protesto è atto pubblico. Sono ufficiali levatori, ossia pubblici ufficiali abilitati a redigere il protesto:

  1. l’ufficiale giudiziario competente per territorio;
  2. il notaio;
  3. il segretario comunale, nei comuni che non sono sedi di notaio o ufficiale giudiziario e, secondo la giurisprudenza, tutte le volte che costoro sono indisponibili per legittimo impedimento o assenza.

La persona protestata è soggetta a pubblicità per tutelare tutti i possibili soggetti economici che potrebbero avere rapporti di natura finanziaria con esso, rendendo praticamente impossibile per il protestato l’accesso al credito in qualsiasi forma. Il protesto è oggetto di pubblicità allo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato; di fatto tale pubblicità finisce anche per avere un incisivo effetto sanzionatorio, giacché rende pressoché impossibile per il protestato l’accesso al credito (con il rischio di spingerlo nelle mani degli usurai).

La pubblicità in passato consisteva nell’iscrizione dei protestati in un apposito elenco tenuto presso il tribunale, che era poi trasmesso alla camera di commercio che pubblicava un bollettino. Dal 1995 gli uffici levatori trasmettono alla camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno del mese, l’elenco delle persone protestate nel corso del mese precedente. La camera di commercio si occupa poi dell’inserimento dei protestati nel registro informatico dei protesti, nel quale si resta per cinque anni se non si viene cancellati prima su presentazione dell’istanza di riabilitazione (nel caso di assegni) o al dirigente responsabile dell’ufficio protesti della camera di commercio (nel caso di cambiali) accompagnata dalla quietanza di pagamento del titolo protestato. Si ricorda che l’iscrizione nel registro dei cattivi pagatori dura 5 anni, salvo previa cancellazione che avviene ovviamente con il saldo dell’intero debito.

Quando il prestito viene negato ci si trova di fronte ad un problema, ancora più grosso se in momento di urgenza e se si appartiene a queste categorie di pagatori, ma un modo di ottenere un prestito esiste comunque e questa pagina vuole essere di aiuto.

Come ottenere un prestito personale online anche per chi è un cattivo pagatore o protestato

Se si è stati protestati o inseriti nell’elenco dei cattivi pagatori, ottenere un prestito personale o di qualsiasi tipo è molto difficile; in molti casi risulta difficile anche se il protestato è un familiare convivente di chi richiede il prestito. Per essere inseriti nel registro dei cattivi pagatori non bisogna necessariamente essere arrivati al protesto, ma basta avere qualche ritardo di pagamento della rata del finanziamento (ultimamente i parametri creditizi si sono poi ulteriormente inaspriti): diventa allora molto difficile ottenere un prestito, poichè il registro viene consultato dalle banche e dalle società finanziarie nel momento in cui controllano l’affidabilità finanziaria del richiedente valutandolo a livello finanziario attraverso il CRIF (Centrale Rischi Finanziari) o il CTC (Consorzio Tutela del Credito).

Nelle pagine sottoelencate si trattano con operatori finanziari che operano su tutto il territorio nazionale nelle principali città e province (come Milano Napoli Roma Torino Palermo Genova Modena Bologna Firenze Venezia Parma Bari Catania Verona Trieste Livorno ecc….) scegliendo sia per il preventivo per un contatto online, che di contattare direttamente l’agenzia se vicina alla propria residenza.

Il prestito nel caso di protesto o dell’inserimento nel registro dei cattivi pagatori si può ottenere tramite:

  • cessione del quinto
  • prestito con delega
  • prestito su pegno

Questi tre tipi di finanziamento permettono di fornire adeguate garanzie alla finanziaria, dal momento che è il datore di lavoro (quindi l’azienda) per la quale lavora il richiedente del credito, che si impegna a trattenere mensilmente la rata da pagare all’agenzia (viene quindi tolta l’eventualità di non pagare la rata, di conseguenza la finanziaria non ha bisogno di garanzie).

La differenza è che nel caso di prestito con delega il datore di lavoro non è obbligato, come nella cessione del quinto, ad accettare la richiesta, quindi il contratto sarà concluso solo quando egli darà il suo benestare e si assumerà la responsabilità. Quindi in entrambi i casi bisogna essere lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) o titolari di un reddito fisso, al fine ottenere un prestito nel caso si è stati iscritti nel registro dei protesti e nelle banche dati delle centrali rischi finanziari.

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